Rialziamoci Italia: Il 29 febbraio 2012 è entrata in vigore la Legge 3/2012, altrimenti detta legge “anti suicidi”.

I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotti da tale normativa riguardano quei soggetti che, secondo quanto previsto dall’art. 1 della legge fallimentare, non possono essere sottoposti a procedura fallimentare.

L’obiettivo di queste procedure è di risolvere lo stato di crisi salvaguardando sia gli interessi del debitore, sia del creditore, permettendo al primo di saldare i debiti verso banche, finanziarie e creditori entro le sue effettive disponibilità e nel tempo che gli è più congeniale.

PRESUPPOSTI

Il presupposto oggettivo per l’ammissione alla procedura è che il debitore si deve trovare in una condizione di squilibrio perdurante tra debiti e patrimonio liquidabile, che lo pone in una situazione di difficoltà o impossibilità di pagare i propri debiti.

Per quanto riguarda invece il presupposto soggettivo per essere ammessi alla procedura di sovraindebitamento, viene valutata la “meritevolezza” del debitore.

La Legge prevede, infatti, che il giudice, nella sua decisione, debba tenere conto della meritevolezza del debitore, in particolare:

a) delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

b) delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte.

Tabella legge 3/2012