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ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
L’accordo di composizione della crisi è una delle tre procedure previste dalla legge 3/2012 sul sovraindebitamento ed è dedicata, principalmente, a tutti quei soggetti che hanno contratto debiti in ragione dell’attività imprenditoriale e/o professionale.
Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano.
L’accordo di composizione della crisi può essere utilizzato sia dai privati cittadini che da professionisti, associazioni, start up innovative, imprenditori agricoli e piccoli commercianti.
Anche in questo caso, per avviare la procedura è indispensabile l’ausilio di un avvocato per il Deposito dell’istanza e della proposta presso il tribunale della circoscrizione giudiziaria nella quale il soggetto sovraindebitato è residente, che avrà il compito di approvare e omologare la richiesta.
Il requisito oggettivo per poter accedere a tale procedura è rappresentato dalle soglie previste dalla legge fallimentare, ossia nei tre anni precedenti:
- l’attivo patrimoniale deve essere inferiore a Euro 300.000;
- i ricavi lordi devono essere inferiori a Euro 200.000;
- i debiti devono essere inferiori a Euro 500.000.
La principale differenza con il piano del consumatore è che l’accordo di composizione della crisi necessita dell’assenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti ammessi.