La meritevolezza del debitore nel piano del consumatore deve essere valutata anche alla stregua del comportamento tenuto dalla banca al momento del finanziamento (fonte: www.ilcaso.it).

La meritevolezza del debitore nel piano del consumatore deve essere valutata anche alla stregua del comportamento tenuto dalla banca al momento del finanziamento (fonte: www.ilcaso.it).

18 Marzo 2019Notizie

Tribunale di Rimini 1 marzo 2019 – est. Silvia Rossi
Sovraindebitamento: la meritevolezza del debitore nel piano del consumatore deve essere valutata anche alla stregua del comportamento tenuto dalla banca al momento del finanziamento
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it
Sovraindebitamento – Piano del Consumatore – Meritevolezza – Comportamento tenuto dagli enti finanziatori nell’erogazione del credito – Rilevanza – Condizioni
Va respinta l’opposizione all’omologa del piano del consumatore proposta sotto il profilo della meritevolezza dall’ente finanziatore (nella specie, il cessionario del credito), ove emerge che al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento con l’istituto di credito il debitore si era già visto revocare il fido da altro istituto di credito con conseguente trattenuta di una mensilità di stipendio. Ciò alla luce della responsabilità del medesimo ente finanziatore ai sensi dell’art. 124 TUB, a mente del quale “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, per cui l’ente ha l’onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l’accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest’ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento.
In tale indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII) che all’art. 68 terzo comma prevede che “l’OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”.
Sovraindebitamento – Piano del Consumatore – Proposta prevedente la sottoscrizione di contratto di finanziamento – Ammissibilità
Il ricorso al finanziamento da parte di un ente finanziatore, previsto nell’ambito di un piano del consumatore, in forza del quale il soddisfacimento in percentuale dei crediti avverrà mediante sottoscrizione di contratto di cessione di un quinto dello stipendio, è da ritenersi compatibile con la struttura del piano e la sua finalità atteso che lo stesso art. 8 primo comma l. 3/2012 prevede la ristrutturazione dei debiti ed il soddisfacimento dei crediti attraverso qualsiasi forma.
(Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
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